Procedure di ingiunzione, la Corte di Cassazione stoppa Abbanoa Cagliaripad

“Sarà il giudice competente a decidere l’opposizione all’ingiunzione di pagamento è quello della residenza del consumatore/utente e non il giudice di Cagliari, luogo nel quale vengono emesse le ingiunzioni”. Lo scrive in una nota Giorgio Vargiu di Adiconsum Sardegna.

Stoppato quindi, il tentativo del Gestore di rendere difficoltoso l’accesso alla giustizia “e indurre i consumatori a pagare somme ritenute non dovute”.

La vicenda

Abbanoa S.p.A. con ingiunzione di pagamento ha intimato ad un Condominio, con sede in Alghero, il pagamento di una somma portata da alcune fatture da essa emesse. Il Condominio ha proposto opposizione all’ingiunzione davanti al Tribunale di Sassari ritenendo la competenza territoriale dello stesso.

Abbanoa S.p.A. nel costituirsi in giudizio ha eccepito la incompetenza per territorio del giudice sassarese ritenendo che competente a conoscere della controversia fosse, per legge, il Tribunale di Cagliari  luogo in cui è stata emessa l’ingiunzione di pagamento.

L’eccezione è stata accolta dal Tribunale di Sassari il quale ha quindi declinato la propria competenza a favore di quello di Cagliari.

La decisione della Corte di cassazione

L’ordinanza del Tribunale è stata impugnata, con regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione ed a ministero dell’Avvocato Franco Dore, dal Condominio il quale riteneva che la questione doveva essere decisa sulla base della regola del c.d. foro del consumatore per cui il processo doveva essere celebrato davanti al tribunale sassarese.

La Corte di Cassazione con ordinanza pubblicata in data 28 maggio 2019 ha accolto la tesi del legale del Condominio ed ha dichiarato la competenza a decidere la controversia del Tribunale di Sassari affermando che il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore previsto dal Codice del consumo prevale su ogni altra.

“La vicenda portata all’esame della Suprema Corte – è il commento di Giorgio Vargiu, Adiconsum-Sardegna – pone in risalto un’ulteriore tentativo da parte del Gestore del servizio idrico di affievolire le difese dei consumatori dal momento che è di tutta evidenza che concentrare tutte le cause di impugnativa delle ingiunzioni di pagamento – e sono innumerevoli – davanti al Tribunale o al Giudice di Pace di Cagliari imporrebbe agli stessi maggiori oneri e significherebbe uno svilimento di quelle prerogative accordate dal Codice del consumo anche sul piano processuale, inducendo il consumatore a rinunciare all’opposizione e a pagare somme ritenute non dovute”.

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